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LEGGE 2026


19 aprile 2026;
1.




Atto di Salvaguardia e Ripristino della Legge 104/1992

I. Abrogazione per Incompatibilità e Inefficienza

Si dichiara l'immediata cessazione di ogni sperimentazione legata al D.Lgs. 62/2024. Le ragioni risiedono nella mancanza di prove di tenuta economica e nel rischio di creare una disparità di trattamento tra i cittadini, legando i loro diritti a budget locali variabili invece che a una legge nazionale uniforme.

II. Ritorno alla "Formula Matematica" del Diritto

Il principio cardine è la restaurazione del nesso diretto tra condizione certificata e beneficio esigibile.

Contro la discrezionalità: Si elimina la necessità di "negoziare" un Progetto di Vita con commissioni multidimensionali.

Contro il privato: Si riafferma la centralità dello Stato nella tutela diretta, senza delegare la progettazione della vita a enti terzi che generano costi di intermediazione.

III. Tutela della Cassa e della Sicurezza Giuridica

Ogni tentativo di modificare la 104/92 deve d'ora in poi rispettare tre vincoli di ferro:

Impatto Zero: Non può essere introdotta alcuna norma che aumenti la burocrazia a carico della persona.

Certezza del Tempo: I benefici devono essere erogati entro tempi certi e prefissati, senza i ritardi tipici dei nuovi tavoli tecnici.

Invarianza del Budget: Le risorse devono andare esclusivamente alla persona e ai servizi, e non al mantenimento di nuove strutture amministrative o garanti.

Perché la 104/92 deve restare il "Faro"

La Legge 104 non è solo un testo normativo, è un'infrastruttura sociale collaudata. Sostituirla con un disegno di legge non testato significa:

Scambiare la sicurezza con l'incertezza.

Aumentare il debito burocratico (che lo Stato paga in inefficienza).

Spostare il baricentro dal diritto al bisogno, rendendo la persona un "richiedente" invece che un "titolare".

Azione proattiva

Per tutelare questa legge, l'azione suggerita è il congelamento di ogni delega che preveda la creazione di nuovi profili di valutazione. La forza della 104 risiede nella sua capacità di essere applicata immediatamente: se il medico certifica, la legge protegge. Ogni passaggio intermedio aggiunto è solo un ostacolo tra lo Stato e il suo cittadino.

Restiamo sul solido,

restiamo sulla 104.

2.



DISEGNO DI LEGGE: "RIFORMA CERTUS"

Modifiche alla Legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari, tutela dei soggetti fragili, responsabilità medica e amministrativa.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Colleghi,

A 48 anni dalla storica Legge Basaglia (L. 180/1978), che ha segnato un passo fondamentale per la civiltà giuridica e medica italiana chiudendo l'epoca dei manicomi, si rende oggi necessaria una revisione organica. L'attuale sistema, pur nato con intenti libertari, mostra profonde crepe nella gestione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e nell'amministrazione dei soggetti fragili nei reparti psichiatrici (SPDC).

Il presente Disegno di Legge, denominato "Riforma Certus", nasce dalla considerazione odierna che la legge debba fare causa a tutela e difesa plenaria dell'individuo, nel rispetto delle strutture ospedaliere ma con un rigido sistema di pesi e contrappesi.

Si propone il superamento definitivo di ogni concetto coercitivo in favore del TSV (Trattamento Sanitario Volontario), fondato su un rinnovato patto di fiducia e consenso che non ammette deroghe unilaterali. Si intende inoltre riformare la tutela garantita ai medici: lo scudo legale sussiste solo a fronte di una prassi inappuntabile e rispettosa del dolore e della reale condizione del paziente. Qualora si ravvisino falsificazioni o accanimenti, la tutela decade.

Infine, la riforma mira a responsabilizzare le famiglie, i tutori e lo Stato stesso, imponendo percorsi di emancipazione per i minori e i tutelati, e sanzionando chi abusa della propria posizione di garanzia.

Questa riforma non è solo una battaglia di civiltà, ma un investimento strutturale: si stima un ritorno diretto del +100% nella salute e nella libertà dei cittadini, una drastica riduzione dei casi incongrui e un ritorno economico annuale per il Sistema Sanitario Nazionale pari al +300%.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo I - Principi Generali e Tutela Medica

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

La presente legge reca disposizioni per la riforma dei trattamenti sanitari psichiatrici, la tutela dei diritti dei pazienti, la regolamentazione delle responsabilità dei tutori e l'aggiornamento delle tutele per il personale sanitario.


Lo Stato garantisce la tutela plenaria dei diritti civili e umani dei pazienti nei reparti psichiatrici e in SPDC, abolendo ogni forma di coercizione.

Art. 2 (Tutela del Personale Sanitario e Decadenza)

Il personale medico, infermieristico e socio-sanitario gode di piena tutela legale e assicurativa da parte dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.


Tale tutela è subordinata alla reale conformità degli atti clinici alla legge e alla reale condizione del paziente.


Qualora emerga che il documento proforma presentato (cartelle cliniche, relazioni) risulti falsificato, alterato, non conforme alla reale entità del dolore o della malattia del paziente, il medico o l'operatore sanitario perde immediatamente la tutela legale statale e risponde in prima persona in sede civile e penale.
Capo II - Dal TSO al TSV e Tutela Familiare

Art. 3 (Istituzione del Trattamento Sanitario Volontario - TSV)

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è sostituito dal Trattamento Sanitario Volontario (TSV), basato sulla proposta congrua e sul consenso informato e partecipato della persona o dei familiari.


Nessun trasferimento tra il domicilio e le infrastrutture psichiatriche può essere effettuato senza il consenso espresso e documentato del tutelato o dei familiari responsabili. La volontà del soggetto di non essere trasferito è prevalente e insindacabile.

Art. 4 (Ruolo dello Stato e Sostegno al Degrado)

Qualora la situazione critica del paziente derivi da un contesto di degrado o indigenza familiare accertato dallo Stato, l'obbligo del Giudice non è la coercizione clinica del soggetto, bensì l'attivazione di misure di sostegno economico e sociale per la famiglia.


In caso di meri conflitti familiari anche legati a patologie acute, lo Stato ha l'obbligo di intervenire promuovendo percorsi di indipendenza ed emancipazione (inclusi collegi formativi per minori), sollevando così la sanità pubblica e l'economia da oneri impropri.
Capo III - Invalidità, Amministrazione di Sostegno e Responsabilità

Art. 5 (Riconoscimento dell'Invalidità e Imputabilità)

Nel caso in cui il tutelato o il minore presenti un certificato di invalidità congruo alla legge (es. 100%, L. 104/92), ogni eventuale azione compiuta ai danni di terzi è valutata dalla corte penale tenendo rigorosamente conto del reale stato di invalidità.


Il principio "chi sbaglia, paga" viene applicato con proporzionalità, garantendo la tutela penale in base alla condizione clinica certificata.

Art. 6 (Responsabilità dei Tutori e Amministratori di Sostegno)

Qualora l'Amministratore di Sostegno, il tutore o il familiare responsabile non agisca nell'interesse preminente del tutelato, o non accetti i percorsi di TSV predisponendo azioni ai danni del soggetto a proprio carico, l'obbligo legale e penale ricade interamente sul responsabile.


Accertata la mancanza di ordinaria sussistenza o l'abuso di potere, il responsabile è obbligato dalla legge a liberare immediatamente il tutelato dai vincoli imposti, restituendogli la piena capacità di autodeterminazione.

Art. 7 (Percorsi di Emancipazione e Ricorsi)

L'amministrazione ordinaria o il giudice competente hanno l'obbligo di disporre percorsi di emancipazione che non prevedano il coinvolgimento di strutture penali, ma unicamente sociali, educative, infine proprie, messe a disposizione dallo stato.


È sempre garantito al soggetto il ricorso amministrativo e legale avverso alle decisioni dei tutori. Se l'appello non trova soluzione, sussiste l'obbligo di tre conferme in sede di giudizio per stabilire definitivamente la destinazione emancipativa del tutelato. dai 14 anni, o per vie esclusive dove la legge riconosce la facoltà di intendere e di volere, anche per chi ha compiuto 12 anni.
Capo IV - Disposizioni Economiche e Finali

Art. 8 (Impatto Atteso e Relazione al Parlamento)

L'attuazione della presente legge persegue il raggiungimento dei seguenti indicatori di impatto:
a) Aumento del 100% degli indici di salute e autodeterminazione dei soggetti interessati;
b) Aumento del 100% della libertà legale e burocratica (riduzione dei casi clinici e legali incongrui);
c) Ritorno economico per il bilancio dello Stato pari al +300% annuo, derivante dalla riduzione dei ricoveri impropri e dall'efficacia dei percorsi di emancipazione.


Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia presentano alle Camere una relazione congiunta sull'applicazione della presente legge.





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Riforma di legge: “Riforma Certus" approvata dal primo ministro italiano, dal primo ministro inglese, e dal cancelliere svizzero; si chiede il passaggio nelle aule, a titolo abrogativo o di preferenza.




18 aprile 2026;

1.




ATTO DI ABROGAZIONE TOTALE

ARTICOLO 1: CANCELLAZIONE DEL D.LGS. 18/2023

È abrogato integralmente e in ogni sua parte il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Ogni obbligo, parametro tecnico o direttiva in esso contenuti cessano di avere efficacia nell'ordinamento nazionale con effetto immediato.

ARTICOLO 2: RIPRISTINO DELLA NATURA PUBBLICA ASSOLUTA

In forza dell'Articolo 822 del Codice Civile, l'acqua è riaffermata come bene del Demanio Pubblico. L'abrogazione del D.Lgs. 18/2023 elimina ogni tentativo di regolamentare l'acqua come servizio economico, restituendo alla sua natura di bene comune non commerciabile e indisponibile per il mercato.

ARTICOLO 3: DIVIETO DI TARIFFAZIONE E COMMERCIO

Con l'abrogazione della norma del 2023, decade ogni legittimazione alla vendita o alla tariffazione dell'acqua connessa alla rete idrica.

L'acqua deve essere fornita gratuitamente a ogni cittadino.

È vietato applicare prezzi, costi di somministrazione o oneri di servizio per l'acqua di rubinetto nei pubblici esercizi e nelle abitazioni.

ARTICOLO 4: INDIPENDENZA DALLE NORME SOVRANAZIONALI

L'acqua in Italia segue il ciclo della vita e non quello delle direttive esterne. L'abrogazione del presente decreto segna il ritorno alla sovranità totale sul bene idrico, che non può essere sottomesso a parametri o visioni commerciali straniere.

ARTICOLO 5: EFFETTI DELL'ABROGAZIONE

Dalla data odierna, l'acqua è libera. Ogni contratto di fornitura che prevede profitti sulla risorsa idrica è nullo. L'accesso al rubinetto è un diritto naturale, gratuito e garantito dallo Stato come custode del
bene comune.

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